Descrizione
Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta (rispetto a quella che avrebbe applicato l’Ufficio nell’avviso di accertamento) ed interessi moratori. Il contribuente attiva, perciò, una particolare procedura di regolarizzazione volontaria denominata “ravvedimento operoso”.
Occorre, però, che la regolarizzazione avvenga:
- prima che l’Ufficio abbia formalmente comunicato al contribuente che sono in corso verifiche, controlli o ispezioni relativamente alla sua posizione fiscale;
- prima che l’Ufficio abbia notificato al contribuente gli avvisi di accertamento attraverso i quali viene contestato l’inadempimento fiscale se non vi è stata la comunicazione di cui al punto precedente.
Infatti la procedura di ravvedimento operoso, che comporta la riduzione delle sanzioni, non è possibile rispetto a posizioni già in corso di verifica nonché per imposta già contestata con avvisi di accertamento regolarmente notificati.
Il “Ravvedimento Operoso” è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Riportiamo, di seguito, le modalità operative per effettuare il Ravvedimento Operoso per le diverse fattispecie di omissione che si possono verificare.